Art. 11.

      1. I titolari di provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, elaborano una proposta di piano globale di accantonamento, da indicare nel bilancio, delle somme da destinare allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione degli impianti ed al deposito temporaneo del combustibile nucleare irraggiato e degli altri rifiuti ad alta attività. Il piano globale di accantonamento è sottoposto all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. Per il periodo pregresso rispetto all'approvazione del piano di cui al comma 1, restano fermi gli obblighi di accantonamento previsti dalle norme vigenti per ciascuno dei soggetti di cui allo stesso comma 1.
      3. Il piano globale di accantonamento, approvato ai sensi del comma 1, è soggetto a revisione triennale. Le modifiche eventualmente apportate sono approvate secondo quanto previsto dal citato comma 1.
      4. Le modalità di presentazione e i criteri di approvazione della proposta di piano globale di accantonamento sono stabiliti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANGERIR.
      5. I piani globali approvati e le eventuali modifiche, operate a seguito delle revisioni triennali, sono trasmessi agli in

 

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teressati e all'ANGERIR dal Ministro dello sviluppo economico.
      6. La titolarità dei provvedimenti autorizzativi relativi agli impianti di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n 230, può essere trasferita subordinatamente alla prestazione da parte dei titolari di adeguate garanzie che consentano la provvista finanziaria per le operazioni di smaltimento dei rifiuti radioattivi, di disattivazione degli impianti nucleari e di deposito temporaneo del combustibile nucleare irraggiato e degli altri rifiuti ad alta attività.
      7. L'ANGERIR, nel redigere il piano programmatico e finanziario triennale di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b), tiene conto dei piani globali di accantonamento approvati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché delle eventuali revisioni triennali.